Parte III
Art. 18
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 22 apr 2006
1. Il registro previsto dall', commi 8 e 9, deve essere costituito o integrato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il termine per la costituzione dell'archivio unico tramite strumenti informatici è di sessanta giorni dall'emanazione delle indicazioni previste dall', comma 1.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2006
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 385
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;143#art-18