Titolo II

Art. 13

Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte

In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli operatori che svolgono le attività di commercio di cose antiche e di esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, indicati nell', comma 1, lettere e) e f), del presente regolamento, devono identificare le controparti, acquirenti e venditori. 2. Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi delle controparti; b) alla data dell'operazione; c) all'importo dell'operazione; d) ai mezzi di pagamento impiegati.
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