Titolo II
Art. 13
Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte
In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli operatori che svolgono le attività di commercio di cose antiche e di esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, indicati nell', comma 1, lettere e) e f), del presente regolamento, devono identificare le controparti, acquirenti e venditori.
2. Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi delle controparti;
b) alla data dell'operazione;
c) all'importo dell'operazione;
d) ai mezzi di pagamento impiegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;143#art-13