Titolo II

Art. 11

Custodia e trasporto di contante, titoli o valori

In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli operatori che svolgono le attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori, indicati nell', comma 1, lettere b) e c), del presente regolamento, devono identificare il soggetto che conferisce l'incarico. In caso di custodia, deve essere identificato anche il soggetto che richiede la restituzione dei beni, se diverso dal soggetto che ha conferito l'incarico o dall'effettivo titolare. 2. Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) all'identità del cliente che conferisce l'incarico; b) alle generalità del mittente e del destinatario, acquisite direttamente o fornite dal cliente; c) alla data dell'operazione; d) al valore e al tipo dei beni oggetto dell'incarico.
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Custodia e trasporto di contante, titoli o valori (Art. 11 Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.) — Testo vigente | Portale Normativo