Capo XI

Art. 49

Distruzioni

In vigore dal 7 feb 2006
1. I materiali già dichiarati fuori uso e in carico ai magazzini, qualora divengano di valore commerciale nullo o irrilevante, sono proposti dai relativi consegnatari per l'eliminazione, l'abbandono o la distruzione. La proposta indica la specie e quantità dei materiali e le eventuali pratiche svolte per la loro alienazione. 2. La proposta è sottoposta all'esame dell'autorità competente a norma dell', che emette decreto di scarico. 3. Le operazioni di cui al comma 1 sono comprovate da apposito verbale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo