Capo XI
Art. 49
Distruzioni
In vigore dal 7 feb 2006
1. I materiali già dichiarati fuori uso e in carico ai magazzini, qualora divengano di valore commerciale nullo o irrilevante, sono proposti dai relativi consegnatari per l'eliminazione, l'abbandono o la distruzione. La proposta indica la specie e quantità dei materiali e le eventuali pratiche svolte per la loro alienazione.
2. La proposta è sottoposta all'esame dell'autorità competente a norma dell', che emette decreto di scarico.
3. Le operazioni di cui al comma 1 sono comprovate da apposito verbale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-49