Capo XI

Art. 47

Responsabilità dei consegnatari

In vigore dal 7 feb 2006
1. I consegnatari di beni mobili dello Stato sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna. 2. I consegnatari non possono estrarre nè introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun oggetto se l'operazione non è assistita da regolare documentazione amministrativa. 3. I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta della documentazione amministrativa perfezionata.
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