Capo X

Art. 44

Corpo musicale e fanfare

In vigore dal 7 feb 2006
1. Le spese relative all'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione di strumenti per le fanfare sono a carico dell'Amministrazione, a meno che i musicanti non sono autorizzati a servirsi di strumenti di proprietà. 2. Per le spese di cui al comma 1 e per quelle relative ad ogni altro materiale necessario al funzionamento delle fanfare e della banda del Corpo, di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, si provvede con la procedura in economia.
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Corpo musicale e fanfare (Art. 44 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo