Capo X
Art. 44
Corpo musicale e fanfare
In vigore dal 7 feb 2006
1. Le spese relative all'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione di strumenti per le fanfare sono a carico dell'Amministrazione, a meno che i musicanti non sono autorizzati a servirsi di strumenti di proprietà.
2. Per le spese di cui al comma 1 e per quelle relative ad ogni altro materiale necessario al funzionamento delle fanfare e della banda del Corpo, di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, si provvede con la procedura in economia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-44