Capo IX
Art. 42
Manutenzione e costruzione degli immobili
In vigore dal 7 feb 2006
1. Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le nuove costruzioni ed i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali.
2. Alla manutenzione ordinaria degli immobili demaniali nonché di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i quali l'Amministrazione si sia assunta l'obbligo della manutenzione, provvedono gli enti con i fondi loro assegnati annualmente.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-42