Capo IX

Art. 42

Manutenzione e costruzione degli immobili

In vigore dal 7 feb 2006
1. Sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le nuove costruzioni ed i lavori di ampliamento e di grande trasformazione degli immobili demaniali. 2. Alla manutenzione ordinaria degli immobili demaniali nonché di quelli privati in locazione, anche finanziaria, in uso al Corpo e per i quali l'Amministrazione si sia assunta l'obbligo della manutenzione, provvedono gli enti con i fondi loro assegnati annualmente.
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Manutenzione e costruzione degli immobili (Art. 42 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo