Capo VIII

Art. 38

Morte dell'animale

In vigore dal 7 feb 2006
1. Nel caso di morte di un cane prima che sia trascorso il periodo di garanzia, il reparto accerta, con l'intervento dell'ufficiale veterinario o del medico veterinario convenzionato, se la causa sia da attribuirsi a vizi redibitori preesistenti. In tal caso, trasmette alla commissione rimonta i documenti necessari per il recupero del prezzo dal venditore.
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Morte dell'animale (Art. 38 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo