Capo VIII
Art. 38
Morte dell'animale
In vigore dal 7 feb 2006
1. Nel caso di morte di un cane prima che sia trascorso il periodo di garanzia, il reparto accerta, con l'intervento dell'ufficiale veterinario o del medico veterinario convenzionato, se la causa sia da attribuirsi a vizi redibitori preesistenti. In tal caso, trasmette alla commissione rimonta i documenti necessari per il recupero del prezzo dal venditore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-38