Capo VIII
Art. 36
Somministrazione dei fondi e rendiconto
In vigore dal 7 feb 2006
1. I fondi occorrenti sono forniti all'ente all'uopo designato e sono anticipati al presidente della commissione rimonta o alla persona da lui delegata.
2. Le spese delle commissioni comprendono:
a) l'acquisto dei cani;
b) le indennità e le spese di viaggio per il personale delle commissioni;
c) il mantenimento e il trasporto dei cani e il pagamento degli eventuali diritti doganali;
d) le spese varie per il governo, la custodia, la cura dei cani ogni altra necessaria per il servizio della rimonta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-36