Capo VIII
Art. 35
Acquisto di cani
In vigore dal 7 feb 2006
1. L'acquisto di cani è effettuato da commissioni rimonta nominate dal Comando generale.
2. Detta commissione, composta di norma da tre ufficiali, dei quali almeno uno veterinario, e da un idoneo ispettore, delibera l'acquisto a maggioranza di voti. In mancanza di unanimità, nell'atto di incetta di cui al comma 3, sono specificate le ragioni del voto contrario espresso dai membri dissenzienti.
3. La commissione, esaminati singolarmente i cani da acquistare e assicuratasi che possiedono i requisiti prescritti, concorda direttamente con i venditori il prezzo e le condizioni di compravendita per ciascun cane, salva sempre l'azione redibitoria; procede quindi alla stesura dell'atto di acquisto, denominato atto di incetta, e al pagamento del prezzo dei cani in presenza di due testimoni.
4. L'atto di incetta contiene tutte le indicazioni relative ai cani acquistati nonché le condizioni di garanzia e le altre eventuali accettate dal venditore. La quietanza del prezzo pagato è sottoscritto dai componenti la commissione e dai testimoni di cui al comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-35