Capo VIII

Art. 37

Adempimenti dei reparti di addestramento dei cani

In vigore dal 7 feb 2006
1. I reparti di addestramento, all'atto della ricezione dei cani, dispongono gli opportuni accertamenti sanitari e provvedono a iscrivere nei propri ruoli i cani stessi; entro cinque giorni dalla ricezione trasmettono alla commissione rimonta le relative attestazioni di ricevuta. 2. Ove nel corso della garanzia si manifestino in un cane sintomi di malattia che può dar luogo ad azione redibitoria, il reparto trasmette alla commissione rimonta apposita relazione compilata dall'ufficiale veterinario o da medico veterinario convenzionato, indicando se si chiede la restituzione del cane al venditore oppure la proroga della convenuta garanzia. 3. La commissione provvede presso il venditore per la restituzione o per la proroga.
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Adempimenti dei reparti di addestramento dei cani (Art. 37 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo