Capo VIII

Art. 39

Riforma e cessione

In vigore dal 7 feb 2006
1. I cani ritenuti non idonei al servizio sono riformati per deliberazione di una commissione nominata dal Comandante dell'ente e composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. Sulla base di tale deliberazione, il Comando generale può concedere l'autorizzazione per: a) la vendita a chiunque ne faccia richiesta; b) la cessione gratuita, a favore di privati cittadini, enti o amministrazioni pubbliche o associazioni dotate di personalità giuridica. 2. I cani idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze tecnico-operative, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione del Comando generale, ceduti a pagamento, a: a) corpi armati dello Stato; b) organizzazioni di pubblica utilità che ne facciano richiesta; c) militari del Corpo. 3. Le disposizioni relative alle suddette cessioni sono emanate con determinazione del Comandante generale.
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Riforma e cessione (Art. 39 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo