Capo VII

Art. 33

Modalità del servizio di vettovagliamento

In vigore dal 7 feb 2006
1. Le modalità di fornitura del servizio vettovagliamento spettante alle varie categorie di personale nelle diverse situazioni di impiego nonché il valore in denaro delle razioni viveri, del miglioramento vitto e la composizione dei generi di conforto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell' della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Le modalità amministrativo-contabili di gestione delle mense e di ammissione alle medesime delle varie categorie di personale nelle diverse situazioni di impiego sono disciplinate con determinazioni del Comandante generale. 3. Il trattamento dovuto alle mense non può essere corrisposto in contanti, in tutto o in parte, agli interessati. 4. Il Comandante generale, con propria determinazione, individua i casi in cui, ai militari con particolari destinazioni di servizio ai quali spettano, ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1, i generi di conforto e la colazione obbligatoria, può essere corrisposto in contanti il relativo controvalore ovvero possono essere erogati buoni acquisto di valore equivalente da utilizzare presso strutture convenzionate.
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Modalità del servizio di vettovagliamento (Art. 33 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo