Capo IX
Art. 41
Gestione degli immobili
In vigore dal 7 feb 2006
1. Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all'attività istituzionale della Guardia di finanza è preso in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile è stato assegnato o da altro militare designato.
2. In caso di passaggio dell'immobile ad altro ente o comando le consegne sono rese effettive con la compilazione dei verbali firmati dai consegnatari, cessante e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo dell'immobile, ne indicano lo stato di manutenzione e precisano gli eventuali guasti o degradazioni riscontrati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-41