Capo IX

Art. 41

Gestione degli immobili

In vigore dal 7 feb 2006
1. Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all'attività istituzionale della Guardia di finanza è preso in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile è stato assegnato o da altro militare designato. 2. In caso di passaggio dell'immobile ad altro ente o comando le consegne sono rese effettive con la compilazione dei verbali firmati dai consegnatari, cessante e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo dell'immobile, ne indicano lo stato di manutenzione e precisano gli eventuali guasti o degradazioni riscontrati.
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Gestione degli immobili (Art. 41 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo