Capo XI

Art. 45

Gestione amministrativa

In vigore dal 7 feb 2006
1. La gestione amministrativa dei materiali comprende le operazioni e gli atti che comportano modificazioni nella consistenza e nel valore dei materiali di proprietà dell'Amministrazione in consegna ad agenti responsabili tenuti alla custodia, alla vigilanza, all'impiego dei materiali stessi. 2. I materiali, comunque acquisiti, sono introdotti nei magazzini e assunti in carico da agenti contabili. 3. Per esigenze particolari e contingenti, i materiali possono non essere introdotti in magazzino, ma lasciati in temporanea custodia a terzi. In tal caso i materiali sono ugualmente assunti in carico dal competente agente contabile, che vigila sulla custodia, buona conservazione nonché pronta disponibilità dei materiali stessi. 4. Le disposizioni relative alla gestione dei materiali, alle scritture contabili e ai documenti nonché alle correlative modalità, formalità e scadenze sono emanate con apposite determinazioni dal Comandante generale.
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Gestione amministrativa (Art. 45 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo