Capo XI
Art. 48
Perdite, avarie, cali e tare
In vigore dal 7 feb 2006
1. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti e i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi sono accertati con la procedura prevista dal capo dodicesimo.
2. Nel caso di perdite o di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano anche le disposizioni relative ai singoli servizi per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilità.
3. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 1 e 2, è effettuata con decreto delle autorità di cui all' o con altro provvedimento di scarico, previsto da leggi e regolamenti, corredato della documentazione comprovante le cause e le eventuali responsabilità.
4. La documentazione di cui al comma 3, nel caso in cui i fatti sono stati ascritti a responsabili determinati, è completata con la quietanza di tesoreria o con la dichiarazione di accettazione di addebito rateale, oppure, in mancanza di accettazione, con la copia della denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-48