Capo XI
Art. 52
Vendita di materiali fuori uso
In vigore dal 7 feb 2006
1. Le armi, gli armamenti e gli equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi del Corpo dichiarati fuori uso, quando non siano destinati alla permuta e per i quali sia stata stabilita la vendita da parte del Comando generale, possono essere venduti in loco da parte dell'ente che ha l'utenza del materiale. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile.
2. Nel caso di permuta, ai sensi dell', comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il valore dei materiali è portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire.
3. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o in ragioni di particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'Amministrazione può prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di cui sopra potrà essere decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-52