Capo XII
Art. 59
Autorità competente
In vigore dal 7 feb 2006
1. Competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi degli articoli che precedono, sono:
a) il Comandante dell'ente fino al limite di valore stabilito dal Comandante generale;
b) il Comandante generale per importi superiori;
c) il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dal comma 3 dell'.
2. L'autorità competente emette decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore. In caso contrario, dispone, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale.
3. Per cali di giacenza, di distribuzione, di trasformazione e di trasporto, che rientrano nelle aliquote fissate da speciali istruzioni, il discarico è ammesso previo accertamento da parte di apposita commissione nominata dal Comandante dell'ente che ha in carico i materiali.
4. Ove la consistenza dei materiali subisca cali che eccedono le aliquote di cui al comma precedente, la competenza è riservata al Comando generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-59