Capo XII

Art. 59

Autorità competente

In vigore dal 7 feb 2006
1. Competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi degli articoli che precedono, sono: a) il Comandante dell'ente fino al limite di valore stabilito dal Comandante generale; b) il Comandante generale per importi superiori; c) il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dal comma 3 dell'. 2. L'autorità competente emette decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, se riconosce dimostrato il caso fortuito o la causa di forza maggiore. In caso contrario, dispone, sempre a mezzo di decreto, l'addebito ai responsabili e lo scarico contabile del materiale. 3. Per cali di giacenza, di distribuzione, di trasformazione e di trasporto, che rientrano nelle aliquote fissate da speciali istruzioni, il discarico è ammesso previo accertamento da parte di apposita commissione nominata dal Comandante dell'ente che ha in carico i materiali. 4. Ove la consistenza dei materiali subisca cali che eccedono le aliquote di cui al comma precedente, la competenza è riservata al Comando generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Autorità competente (Art. 59 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo