Capo XII

Art. 61

Recupero dei pagamenti indebiti

In vigore dal 7 feb 2006
1. Quando il danno all'erario derivi da pagamenti indebitamente effettuati, le somme relative sono recuperate, in primo luogo, a carico di chi li ha percepiti; se si tratta di personale dipendente dall'Amministrazione, il recupero dell'indebito, ove occorra, può essere effettuato mediante trattenuta sulle competenze, nei limiti e con le modalità fissate dalle disposizioni vigenti. 2. Tale procedimento non sospende, tuttavia, lo svolgimento degli atti intesi ad accertare e contestare le eventuali responsabilità dell'indebito pagamento. 3. Ove il recupero di cui al comma 1 non può comunque essere effettuato, i responsabili di pagamenti indebitamente eseguiti risarciscono il danno.
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Recupero dei pagamenti indebiti (Art. 61 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo