Capo XII

Art. 57

Procedure

In vigore dal 7 feb 2006
1. In caso di mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali chi è tenuto a rispondere compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al Comandante dell'ente. 2. Il Comandante, in base a tale rapporto o di sua iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, nomina, ove la presunta entità del danno superi il limite di valore stabilito dal Comandante generale, una commissione composta di almeno tre ufficiali, di cui uno superiore che la presiede, per accertare le cause dell'evento dannoso e l'entità del danno nonché per pronunciarsi sulle eventuali responsabilità. 3. Per danni il cui importo si presume non superiore al limite di cui al comma 2, l'accertamento è fatto dal Comandante stesso o da un ufficiale da questi designato. 4. Il Comandante dell'ente, quando, sulla base degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell'inchiesta di cui ai commi 2 e 3, emerga un danno patrimoniale non risarcito, fa denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti, costituendo in mora i presunti responsabili e informando il Comando generale.
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Procedure (Art. 57 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo