Capo XI
Art. 55
Prestito dei materiali
In vigore dal 7 feb 2006
1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato o a privati è subordinato all'autorizzazione del Comando generale.
2. Nei casi di pubblica calamità, incendio, naufragio e qualunque evento che comporti pericolo di vite umane, il prestito è autorizzato dal Comandante dell'ente, nave o reparto interessato all'immediato intervento, che ne informa tempestivamente l'autorità da cui dipende.
3. Il prestito di materiali, di norma, è effettuato a pagamento, salvo nei casi in cui è a favore di altre Forze annate o di polizia.
Le somme riscosse costituiscono proventi riassegnabili.
4. Il prestito di materiale è concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo da determinare in precedenza in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali fu richiesto; detto periodo può essere prorogato.
5. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, è commisurata al soddisfacimento della esigenza.
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