Capo XI
Art. 53
Vendita di alcuni tipi di materiali
In vigore dal 7 feb 2006
1. Il Comandante generale può autorizzare la vendita dei materiali:
a) indicati al primo comma dell'articolo precedente dichiarati fuori uso, di valore di stima non superiore a trentamila euro;
b) inservibili o provenienti da residuati di lavorazione, uso o disfacimento, compresi i residui delle mense e cucine.
2. Per la vendita si procede previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso.
3. Le vendite sono effettuate, con l'osservanza degli appositi capitolati, ove esistano, sulla base di un verbale di stima compilato da una commissione costituita secondo le direttive impartite dal Comando generale.
4. L'acquirente è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-53