Capo XI

Art. 54

Cessione di materiali

In vigore dal 7 feb 2006
1. Il Comando generale determina annualmente le quantità e i prezzi dei materiali che possono essere ceduti al personale dipendente. 2. Le cessioni sono effettuate mediante pagamento in contanti all'atto del prelevamento. 3. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato è consentita solo quando per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze dette amministrazioni non possono provvedere diversamente. 4. La cessione ad altre amministrazioni anche estere e a privati è consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamità o per ragioni di politica internazionale; in tali casi lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. Con decreto ministeriale, ove non sia applicabile il disposto di cui all', comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere autorizzata la cessione gratuita dei materiali. 5. Gli importi riscossi in corrispondenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.
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Cessione di materiali (Art. 54 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo