Capo I
Art. 1
Comandante generale
In vigore dal 7 feb 2006
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato;
Visto il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell', commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell' della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l', comma 2, che dispone, a sua volta, il coerente adeguamento della struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo, con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell' della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Considerata la necessità di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo e la relativa disciplina ai citati decreti di riassetto ordinativo, di adeguamento dei compiti e di riordino del personale;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell', comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13197 dell'11 ottobre 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
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Comandante generale
1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:
a) avvalendosi del Comandante in seconda e del Capo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria;
b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, attribuendo ai responsabili dei progetti e ai comandanti degli enti e dei distaccamenti i limiti di valore per gli impegni delle spese e per l'acquisizione delle entrate;
c) promuove e resiste alle liti; ha il potere di conciliare e transigere;
d) definisce, con le determinazioni di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del Corpo della Guardia di finanza precisando i principi generali e i criteri cui devono conformarsi le relative gestioni di fondi e di valori.
2. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente regolamento nel quadro delle attribuzioni di cui all', comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-1