Capo II
Art. 11
Autorizzazione
In vigore dal 7 feb 2006
1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all' è autorizzata:
a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori da lui designati;
b) dal Comandante dell'ente, o del distaccamento, nei limiti di spesa determinati dal Comandante generale.
2. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia deve indicare:
a) l'esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali è adottata tale procedura;
c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente capo, rientri l'acquisizione;
d) l'importo presunto della spesa;
e) il capitolo di imputazione della spesa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-11