Capo II

Art. 11

Autorizzazione

In vigore dal 7 feb 2006
1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all' è autorizzata: a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori da lui designati; b) dal Comandante dell'ente, o del distaccamento, nei limiti di spesa determinati dal Comandante generale. 2. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia deve indicare: a) l'esigenza da soddisfare; b) i motivi per i quali è adottata tale procedura; c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente capo, rientri l'acquisizione; d) l'importo presunto della spesa; e) il capitolo di imputazione della spesa.
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Autorizzazione (Art. 11 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo