Capo II
Art. 8
Valutazione di congruità
In vigore dal 7 feb 2006
1. Nell'ipotesi di ricorso a procedure non concorsuali, precedute da indagine di mercato, la valutazione di congruità degli approvvigionamenti di beni e servizi, è effettuata da apposita commissione nominata dalle Autorità di cui all', comma 1, lettere a) ovvero b).
2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, le commissioni possono essere integrate da rappresentanti di altre Forze armate o amministrazioni dello Stato. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni è previsto esclusivamente il rimborso delle spese di missione.
3. Le valutazioni tecnico-economiche effettuate dalle commissioni risultano da apposito verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-8