Capo II

Art. 8

Valutazione di congruità

In vigore dal 7 feb 2006
1. Nell'ipotesi di ricorso a procedure non concorsuali, precedute da indagine di mercato, la valutazione di congruità degli approvvigionamenti di beni e servizi, è effettuata da apposita commissione nominata dalle Autorità di cui all', comma 1, lettere a) ovvero b). 2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, le commissioni possono essere integrate da rappresentanti di altre Forze armate o amministrazioni dello Stato. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni è previsto esclusivamente il rimborso delle spese di missione. 3. Le valutazioni tecnico-economiche effettuate dalle commissioni risultano da apposito verbale.
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