Capo I

Art. 3

Contabilità speciale

In vigore dal 7 feb 2006
1. Tra il Comando generale e la Sezione di tesoreria provinciale di Roma è aperta una contabilità speciale, nella quale affluiscono gli importi degli ordini di accreditamento di cui all', lettera b). 2. Gli ordini di accreditamento recano la clausola di commutabilità in quietanza d'entrata a favore della contabilità speciale. 3. La richiesta di apertura di credito è inoltrata alle scadenze prestabilite nelle determinazioni del Comandante generale, distintamente per capitolo. 4. La somministrazione dei fondi agli enti, viene effettuata mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Contabilità speciale (Art. 3 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo