Capo II

Art. 6

Generalità

In vigore dal 7 feb 2006
1. Le procedure negoziali per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto di beni e servizi da parte del Comando generale e delle strutture periferiche del Corpo si svolgono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, vigente, ai criteri di tempestività e di semplificazione per garantire il più efficace sostegno logistico dei reparti. 2. Le disposizioni relative alle procedure contrattuali sono emanate con determinazioni del Comandante generale.
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Generalità (Art. 6 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo