Capo II
Art. 6
Generalità
In vigore dal 7 feb 2006
1. Le procedure negoziali per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto di beni e servizi da parte del Comando generale e delle strutture periferiche del Corpo si svolgono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, vigente, ai criteri di tempestività e di semplificazione per garantire il più efficace sostegno logistico dei reparti.
2. Le disposizioni relative alle procedure contrattuali sono emanate con determinazioni del Comandante generale.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-6