Capo II

Art. 7

Capitolati d'oneri

In vigore dal 7 feb 2006
1. La Guardia di finanza formula propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato. Essa può altresì avvalersi dei capitolati d'oneri generali o speciali in vigore presso altre Forze armate. 2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purchè di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale. 3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti. 4. I particolari tecnici per ogni singolo bene o servizio sono specificati nel contratto. Tali specificazioni possono però essere omesse in tutto o in parte quando nel contratto stesso è stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base a campione approvato dall'Amministrazione. 5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti può essere prevista, a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non potute comporre in via amministrativa.
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