Capo II

Art. 9

Approvazione

In vigore dal 7 feb 2006
1. I contratti attivi e passivi stipulati dalla Guardia di finanza sono approvati: a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori da lui delegati; b) dal Comandante dell'ente e dal Comandante del distaccamento, per i contratti stipulati nell'interesse dell'ente o del distaccamento, entro i limiti di valore per gli impegni delle spese e di acquisizione delle entrate attribuiti ai sensi dell', comma 1, lettera b). 2. Il Comandante generale, al fine di assicurare la continuità dei servizi logistici connessi alle attività operative e addestrative, può delegare al Comandante dell'ente, incaricato dell'acquisizione, l'approvazione dei contratti stipulati nell'interesse di più enti. 3. L'approvazione rende eseguibili i contratti, gravanti sui fondi delle anticipazioni. 4. I rimanenti contratti sono eseguibili solo dopo che sia intervenuta la registrazione dell'impegno di spesa all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. 5. Nei casi di urgenza, che non consentono di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto l'autorità che ha approvato il contratto può autorizzare l'esecuzione anticipata limitatamente a un quinto dell'ammontare del contratto medesimo. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti nel limite di cui sopra. In caso di contratti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, la dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti. 6. Il contratto attivo è eseguibile dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel caso di materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita devono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto è eseguibile dopo l'approvazione. 7. Le Autorità di cui al comma 1, lettere a) ovvero b), nominano le commissioni di collaudo.
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