Capo II

Art. 13

Esecuzione

In vigore dal 7 feb 2006
1. Le provviste, i lavori e i servizi possono essere eseguiti, sotto la diretta responsabilità dell'ufficiale designato dalle autorità di cui all', comma 1, lettere a) ovvero b) - in qualità di responsabile del procedimento: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) in entrambi i modi, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. 2. Sono eseguibili in amministrazione diretta: a) i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di imprese; essi sono effettuati con materiale, utensili, mezzi e personale della stessa Amministrazione; b) le provviste a pronta consegna e le lavorazioni ed i servizi a pronta esecuzione. 3. Sono eseguibili a cottimo fiduciario i servizi, le provviste o le lavorazioni affidati direttamente a persone o a ditte di notoria capacità o idoneità. 4. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito infruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato ed in tal caso l'acquisizione può essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo. 5. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato. Qualora per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo. 6. Si prescinde altresì dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di ventimila euro con esclusione dell'IVA. Tale limite è elevato a quarantamila euro con esclusione dell'IVA per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. 7. La lettera d'invito a presentare le offerte contiene tra l'altro: a) l'oggetto della prestazione; b) le caratteristiche tecniche; c) la qualità e le modalità di esecuzione e di assistenza; d) le eventuali garanzie richieste; e) le modalità di pagamento; f) il termine di esecuzione della prestazione; g) le penalità da infliggere in caso di ritardo; h) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia; i) la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte. 8. Tra i preventivi acquisiti è, di massima, prescelto quello che offre il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 9. Per i lavori e i servizi a pronta esecuzione, sempre che l'importo della commessa non superi il valore di cinquemila euro, il provvedimento con il quale viene disposta l'ordinazione all'impresa tiene luogo dell'atto negoziale.
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Esecuzione (Art. 13 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo