Capo III
Art. 17
Adempimenti in caso di morte o scomparsa del militare
In vigore dal 7 feb 2006
1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, l'ente accerta, a mezzo di apposita commissione, gli oggetti e i valori di proprietà del defunto o dello scomparso lasciati nei locali dell'Amministrazione. L'ente procede, anche per i reparti amministrativamente dipendenti, al riconoscimento degli eredi, secondo le norme del codice civile e rimette loro gli oggetti e i valori. Per i ratei degli assegni e delle indennità maturati, si applicano le norme dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.
2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata del militare, se gli eredi sono rimasti ignoti o incerti o non hanno prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualità, l'ente richiede al tribunale, territorialmente competente, l'autorizzazione a vendere i valori di proprietà del defunto o scomparso, con le modalità e le cautele che il tribunale medesimo ritiene di fissare. La somma ricavata è conteggiata a credito della successione.
3. Persistendo per altri sei mesi le condizioni di cui al comma 2, il credito del defunto o scomparso è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, con tutti i documenti giustificativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-17