Capo IV

Art. 19

Somministrazione dei fondi

In vigore dal 7 feb 2006
1. Nei limiti delle somme annualmente assegnate, gli enti inoltrano al Comando generale le richieste dei fondi necessari. 2. Il Comando generale provvede a somministrare i fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili degli enti medesimi. 3. Gli enti somministrano i fondi ai distaccamenti e i reparti amministrativamente dipendenti con accreditamenti sui rispettivi conti correnti ovvero a mezzo vaglia cambiari o assegni circolari di istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale. 4. I fondi somministrati sono registrati nei conti degli enti, dei distaccamenti e dei reparti dipendenti all'atto della loro riscossione.
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Somministrazione dei fondi (Art. 19 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo