Capo V

Art. 22

Fondi permanenti

In vigore dal 7 feb 2006
1. Per sopperire alle piccole spese giornaliere dei servizi e uffici dell'ente, dei distaccamenti e dei reparti amministrativamente dipendenti, il Comandante dell'ente, può assegnare, all'inizio dell'esercizio finanziario, ai rispettivi titolari, apposito fondo permanente ragguagliato alle necessità di un mese, da reintegrare alla fine di ogni mese sulla base della documentazione giustificativa delle somme erogate. 2. Nel corso dell'esercizio finanziario, il Comandante dell'ente può disporre l'aumento o la diminuzione del fondo permanente. 3. I titolari dei fondi permanenti sono personalmente responsabili della regolarità della documentazione delle spese effettuate.
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Fondi permanenti (Art. 22 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo