Capo VI

Art. 27

Utilizzo del fondo scorta e conti particolari

In vigore dal 7 feb 2006
1. Con il fondo scorta e conti particolari, si provvede a fronteggiare le esigenze di cui all', nonché quelle connesse a: a) pagamenti per conto di altri enti, nonché ai prestiti di cui all'; b) pagamenti di acconti e di anticipi al personale, nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia; c) anticipi alle mense obbligatorie di servizio; d) somministrazione dei fondi permanenti ai sensi dell'. 2. Al fondo scorta sono parimenti imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita: a) versamento di somme accreditate da altri enti o reparti, da personale dipendente o da estranei all'Amministrazione, per essere inviate ad altri enti o reparti o a terzi creditori; b) stralcio dei titoli di pagamento dai rendiconti in attesa di perfezionamento; c) concessione o ricevimento di prestiti, ai sensi dell'; d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
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