Capo VI
Art. 27
Utilizzo del fondo scorta e conti particolari
In vigore dal 7 feb 2006
1. Con il fondo scorta e conti particolari, si provvede a fronteggiare le esigenze di cui all', nonché quelle connesse a:
a) pagamenti per conto di altri enti, nonché ai prestiti di cui all';
b) pagamenti di acconti e di anticipi al personale, nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia;
c) anticipi alle mense obbligatorie di servizio;
d) somministrazione dei fondi permanenti ai sensi dell'.
2. Al fondo scorta sono parimenti imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita:
a) versamento di somme accreditate da altri enti o reparti, da personale dipendente o da estranei all'Amministrazione, per essere inviate ad altri enti o reparti o a terzi creditori;
b) stralcio dei titoli di pagamento dai rendiconti in attesa di perfezionamento;
c) concessione o ricevimento di prestiti, ai sensi dell';
d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-27