Capo VI

Art. 25

Imputazione delle spese

In vigore dal 7 feb 2006
1. Le spese sono imputate, in relazione al loro oggetto, al pertinente capitolo di bilancio dell'anno finanziario cui si riferiscono. 2. Le stesse devono essere documentate secondo le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, in modo da dimostrare la regolarità del pagamento e il diritto del creditore.
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Imputazione delle spese (Art. 25 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo