Capo VI
Art. 28
Recupero delle somme anticipate con il fondo scorta
In vigore dal 7 feb 2006
1. Gli enti curano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.
2. Per la documentazione delle operazioni interessanti il fondo scorta, si applicano le norme di cui all'. I documenti giustificativi sono conservati per due anni finanziari successivi alle estinzioni delle partite alle quali si riferiscono.
3. Per le spese relative alle prestazioni del personale, ai mezzi e materiali del Corpo in dipendenza di servizi a carico di altre amministrazioni dello Stato ed, eccezionalmente, di privati, gli enti chiedono le somme necessarie e rendono direttamente il conto alle amministrazioni interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-28