Capo VI

Art. 29

Proventi

In vigore dal 7 feb 2006
1. Gli enti, i distaccamenti e i reparti non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. 2. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti, sempre che non siano dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte, sono versate in tesoreria. 3. Al versamento dei proventi in tesoreria provvedono, non oltre il giorno dieci del mese successivo alla riscossione, gli enti anche per i comandi amministrativamente dipendenti. 4. Costituiscono proventi, in particolare, gli importi relativi a: a) prestazioni della banda del Corpo effettuate su richiesta di enti e comitati; b) canoni per l'utilizzazione di alloggi di servizio in temporanea concessione; c) cessioni di materiali e prestazioni di qualsiasi specie ad altre amministrazioni dello Stato, ad amministrazioni diverse da quelle dello Stato e a privati; d) cessioni di vestiario e vendita di residui; e) attività di protezione sociale; f) abbonamenti alla «Rivista della Guardia di finanza»; g) consumi privati per utenze; h) addebiti per smarrimento e deterioramento di materiali; i) recuperi di somme indebitamente percepite e già spesate a bilancio; l) vendite di materiali fuori uso; m) vendite di residui delle mense e delle cucine; n) interessi maturati dei conti correnti intestati agli enti, distaccamenti e reparti; o) risarcimento danni; p) onorari medici per visite fiscali; q) riscossioni di pertinenza dello Stato.
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