Capo VI
Art. 29
Proventi
In vigore dal 7 feb 2006
1. Gli enti, i distaccamenti e i reparti non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi.
2. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti, sempre che non siano dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte, sono versate in tesoreria.
3. Al versamento dei proventi in tesoreria provvedono, non oltre il giorno dieci del mese successivo alla riscossione, gli enti anche per i comandi amministrativamente dipendenti.
4. Costituiscono proventi, in particolare, gli importi relativi a:
a) prestazioni della banda del Corpo effettuate su richiesta di enti e comitati;
b) canoni per l'utilizzazione di alloggi di servizio in temporanea concessione;
c) cessioni di materiali e prestazioni di qualsiasi specie ad altre amministrazioni dello Stato, ad amministrazioni diverse da quelle dello Stato e a privati;
d) cessioni di vestiario e vendita di residui;
e) attività di protezione sociale;
f) abbonamenti alla «Rivista della Guardia di finanza»;
g) consumi privati per utenze;
h) addebiti per smarrimento e deterioramento di materiali;
i) recuperi di somme indebitamente percepite e già spesate a bilancio;
l) vendite di materiali fuori uso;
m) vendite di residui delle mense e delle cucine;
n) interessi maturati dei conti correnti intestati agli enti, distaccamenti e reparti;
o) risarcimento danni;
p) onorari medici per visite fiscali;
q) riscossioni di pertinenza dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-29