Capo VI
Art. 26
Fondo scorta e conti particolari
In vigore dal 7 feb 2006
1. In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto uno stanziamento, denominato fondo scorta e conti particolari, con il quale si provvede alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle anticipazioni di fondi e alle altre speciali esigenze di cui all'.
2. All'inizio dell'anno finanziario, con determinazione del Comandante generale, lo stanziamento suddetto viene ripartito fra gli enti. Con analogo provvedimento sono disposte le eventuali variazioni.
3. Le somme ripartite sono accreditate sulla contabilità speciale di cui all'.
4. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario:
a) gli enti, entro il trentuno dicembre di ogni anno, versano al Comando generale l'importo del fondo scorta;
b) il Comando generale versa parimenti tale dotazione entro il trentuno dicembre di ogni anno in conto entrate tesoro, con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-26