Capo VI
Art. 30
Resa del conto
In vigore dal 7 feb 2006
1. Gli enti rendono il conto, alla fine di ogni trimestre, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute.
2. I rendiconti delle spese effettuate con le anticipazioni sulla contabilità speciale, corredati dei documenti giustificativi sono resi entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre e trasmessi per l'esame al Comando generale. Quest'ultimo procede alla loro revisione, promuove le eventuali rettifiche e ne cura l'invio all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le rettificazioni alla contabilità sono effettuate senza alterare le risultanze finali dei rendiconti già presentati.
4. I predetti adempimenti possono essere effettuati anche mediante procedure informatiche.
5. Unitamente ai rendiconti di cui ai commi 1 e 2, gli enti inviano al Comando generale:
a) la situazione del fondo scorta con l'indicazione dell'ammontare complessivo delle partite ancora accese alla fine del trimestre, raggruppate secondo la loro natura e oggetto;
b) un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto;
c) ogni altra dimostrazione contabile, statistica o economica.
6. I documenti di cui al comma 5, lettere a) e b), sono trasmessi, a cura del Comando generale, all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-30