Capo IV
Art. 20
Spese urgenti
In vigore dal 7 feb 2006
1. Per il sostenimento di spese urgenti ed indilazionabili in caso di temporanee deficienze di cassa, gli enti del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono concedere o richiedere prestiti ad altro ente del Corpo con l'obbligo di immediata restituzione alla prima somministrazione dei fondi.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-20