Capo IV

Art. 20

Spese urgenti

In vigore dal 7 feb 2006
1. Per il sostenimento di spese urgenti ed indilazionabili in caso di temporanee deficienze di cassa, gli enti del Corpo, previa autorizzazione del Comando generale, possono concedere o richiedere prestiti ad altro ente del Corpo con l'obbligo di immediata restituzione alla prima somministrazione dei fondi.
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Spese urgenti (Art. 20 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo