Capo III
Art. 16
Pagamento delle competenze
In vigore dal 7 feb 2006
1. Il personale della Guardia di finanza è amministrato e riceve, secondo le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia, il trattamento economico spettante, i compensi accessori e, quando dovuti, il vitto, l'alloggio, il vestiario e l'equipaggiamento individuale, dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa e presso il quale è in forza.
2. Per il personale che si trovi in particolari situazioni operative ed ambientali nel territorio nazionale o all'estero, o impiegato in attività addestrative o adibito a speciali servizi, individuate dal Comandante dell'ente, il pagamento delle competenze, fisse ed eventuali può essere effettuato:
a) con assegno circolare o di conto corrente, non trasferibile, intestato al creditore;
b) con denaro contante.
3. Le modalità indicate al comma 2 possono essere adottate anche per il pagamento delle spettanze dovute ai militari di leva, compresi gli ufficiali di complemento.
4. Le competenze accessorie e altri eventuali emolumenti dovuti al personale del Corpo impiegato presso altre amministrazioni sono a carico di queste ultime ove non diversamente stabilito da disposizioni normative o da accordi appositi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-16