Capo II
Art. 12
Limiti di spesa
In vigore dal 7 feb 2006
1. Il ricorso alla procedura in economia è consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a:
a) cinquantamila euro per le acquisizioni di beni e servizi di cui alle lettere d), i), g), n), o), p), q), r), s), u), z), aa), bb), cc) di cui all', comma 1;
b) centotrentamila euro per le acquisizioni di beni e servizi di cui alle lettere c), e), f), l), m), t), v) dell', comma 1, e per quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c) cinquantamila euro per i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta;
d) duecentomila euro per i lavori da eseguirsi a cottimo fiduciario.
2. Il ricorso alla procedura in economia è sempre consentito quando l'importo dell'acquisizione di beni e servizi sia inferiore a trentamila euro.
3. I limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. È vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla alla disciplina dei servizi in economia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-12