Capo II

Art. 12

Limiti di spesa

In vigore dal 7 feb 2006
1. Il ricorso alla procedura in economia è consentito quando l'importo della spesa non sia superiore a: a) cinquantamila euro per le acquisizioni di beni e servizi di cui alle lettere d), i), g), n), o), p), q), r), s), u), z), aa), bb), cc) di cui all', comma 1; b) centotrentamila euro per le acquisizioni di beni e servizi di cui alle lettere c), e), f), l), m), t), v) dell', comma 1, e per quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo; c) cinquantamila euro per i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta; d) duecentomila euro per i lavori da eseguirsi a cottimo fiduciario. 2. Il ricorso alla procedura in economia è sempre consentito quando l'importo dell'acquisizione di beni e servizi sia inferiore a trentamila euro. 3. I limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 4. È vietato frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla alla disciplina dei servizi in economia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Limiti di spesa (Art. 12 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo