Capo II

Art. 10

Servizi in economia

In vigore dal 7 feb 2006
1. I lavori, le provviste e i servizi che possono essere eseguiti in economia, sono i seguenti: a) lavori che l'autorità competente dichiari debbano rimanere segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato; b) lavori per fronteggiare l'immediato pericolo o per la difesa dalle inondazioni, per il prosciugamento degli edifici e dei comprensori militari inondati, per le riparazioni dei danni causati da incendi, da agenti atmosferici e tellurici e da altre calamità, nonché i lavori concernenti la stabilità degli edifici militari, la bonifica da ordigni esplosivi di qualunque genere, i lavori per la riparazione immediata e diretta dei danni derivanti da esercitazioni; c) immediate provvidenze a vantaggio dell'igiene e della sicurezza del personale durante i lavori e per i primi soccorsi in casi di infortunio; d) spese relative ai corsi concernenti l'addestramento militare e professionale all'interno e all'estero del personale, diretti a soddisfare specifiche esigenze non altrimenti fronteggiabili; e) provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la necessaria continuità dei servizi: sanitario, veterinario, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, combustibili, carbolubrificanti, fari e segnalamenti marittimi, telecomunicazioni, nonché tutte le spese necessarie per assicurare la continuità dei servizi afferenti l'arruolamento e il reclutamento e delle attività operative inerenti a manovre, esercitazioni, trasporti e connessi servizi di supporto tecnico logistico e la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione e pregiudizi dell'efficienza dei servizi; f) acquisizioni di beni e servizi di esclusiva produzione estera per le quali non sia possibile concludere contratti; g) studi, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali, materiali di vestiario e casermaggio quando l'Amministrazione vi provvede direttamente; h) lavori indispensabili per la rimozione degli ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea nonché per l'agibilità dei campi di volo; i) spese per l'acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio; l) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'Amministrazione; m) spese per il funzionamento delle mense di servizio e per l'acquisto di generi sostitutivi, di miglioramento vitto e conforto, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'Amministrazione; n) spese relative all'accasermamento, all'igiene dei militari, nonché spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi e per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti; o) spese per l'illuminazione, per le utenze telefoniche e per il riscaldamento dei locali, per la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento; p) acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per traduzione, per l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione ivi compresa la corresponsione dei compensi ai collaboratori, per prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese; q) spese per conferenze, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attività culturali e ricreative; spese per le onoranze funebri; per il museo storico del Corpo e per la banda musicale e le fanfare; acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianità, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità militari, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie; r) studi, progettazione e costruzione di modelli e di prototipi, macchine, apparecchi, infrastrutture, impianti e materiali speciali interessanti l'attività istituzionale; s) lavori occorrenti per l'ordinaria manutenzione e il minuto mantenimento degli immobili; t) spese per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili e del materiale di volo, delle telecomunicazioni e assistenza di volo, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni, nonché spese necessarie per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle officine dei mezzi terrestri, navali ed aerei, degli impianti e apparecchiature a bordo e a terra, quando l'interruzione delle provviste e delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'Amministrazione; u) spese per garantire con immediatezza il servizio trasporti: attrezzature speciali, comprese quelle relative ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e scarico dei materiali; v) spese per le esigenze di approntamento e funzionamento dei reparti impiegati nelle operazioni di cui all' del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e spese inerenti ai rifornimenti per i reparti, le navi e gli aeromobili del Corpo all'estero e le unità navali distanti da apprestamenti logistici; z) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori, attrezzi e materiali ginnicosportivi; aa) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, informatici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora; bb) acquisto e mantenimento di cani; cc) spese per la stampa e la litografia di bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione di macchine per scrivere e per calcolo, servizi di microfilmatura nonché acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e forniture di servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici. 2. Il ricorso alla procedura in economia, nei limiti di importo di cui all', è altresì consentito nei seguenti casi particolari: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; c) acquisizione di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; d) spese per l'acquisto di beni e servizi ricollegabili ad eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo, a persone o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica.
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