Capo I

Art. 5

Denominazione delle strutture periferiche

In vigore dal 7 feb 2006
1. Ai fini del presente regolamento, sono denominati: a) enti, i comandi del Corpo che hanno la gestione dei fondi di bilancio con resa del conto direttamente al Comando generale; b) distaccamenti, i comandi che hanno la gestione dei fondi di bilancio somministrati dall'ente, con resa del conto direttamente all'ente medesimo; c) reparti, gli altri comandi dipendenti amministrativamente dall'ente, che hanno la sola gestione di materiali e denaro.
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