Capo I
Art. 2
Comando generale
In vigore dal 7 feb 2006
1. Il Comando generale, sulla base delle determinazioni di cui all', lettera d), provvede al funzionamento degli enti di cui all', ed, in particolare, a:
a) tenere la contabilità speciale aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma di cui all';
b) disporre le aperture di credito sui vari capitoli per gli enti della Guardia di finanza, nei limiti delle assegnazioni loro concesse;
c) somministrare agli enti i fondi delle anticipazioni di cui alla lettera b);
d) eseguire, per conto e secondo le norme impartite dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, la revisione delle contabilità rese dagli enti;
e) eseguire, per delega del Ministero della difesa e per conto dell'Ufficio Centrale di Bilancio, istituito presso tale dicastero, la revisione della contabilità dei materiali dell'amministrazione militare in distribuzione agli enti del Corpo;
f) vigilare sulla tempestiva resa dei conti da parte degli enti.
2. La firma e la conseguente responsabilità degli atti relativi alle attribuzioni sopra indicate spetta al dirigente militare designato dal Comandante generale ai fini del loro esercizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-2