Capo I
Art. 4
Rendiconto
In vigore dal 7 feb 2006
1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle assegnazioni a esso concesse, il Comando generale provvede a pagamenti a favore di terzi creditori, traendo ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale e dando contemporaneamente avviso all'ente richiedente per le conseguenti registrazioni contabili.
2. Il Comando generale rende, alle scadenze prestabilite, il conto delle aperture di credito ricevute sulla propria contabilità speciale, mediante unico rendiconto, distinto per capitoli di bilancio, in cui dimostra a debito le aperture ricevute e introitate e a credito gli importi degli ordini di accreditamento agli enti del Corpo.
3. Detto rendiconto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze non oltre il giorno venti del mese successivo al periodo cui si riferisce.
4. Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Comando generale provvede, per ogni capitolo di bilancio, a determinare l'ammontare complessivo dei fondi accreditati sulla contabilità speciale e delle spese sostenute dagli enti, dandone comunicazione all'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-4