Capo II
Art. 15
Pagamenti
In vigore dal 7 feb 2006
1. Gli enti e i distaccamenti provvedono direttamente al pagamento delle spese relative a lavori, a provviste e a servizi in economia con i fondi ricevuti in conto anticipazioni dal Comando generale e dall'ente, anche per le spese autorizzate con provvedimento del Comandante generale qualora nell'atto autorizzativo venga disposto in tal senso.
2. I pagamenti sono effettuati entro trenta giorni dalla data del collaudo o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione giustificativa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-15