Capo II

Art. 15

Pagamenti

In vigore dal 7 feb 2006
1. Gli enti e i distaccamenti provvedono direttamente al pagamento delle spese relative a lavori, a provviste e a servizi in economia con i fondi ricevuti in conto anticipazioni dal Comando generale e dall'ente, anche per le spese autorizzate con provvedimento del Comandante generale qualora nell'atto autorizzativo venga disposto in tal senso. 2. I pagamenti sono effettuati entro trenta giorni dalla data del collaudo o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione giustificativa.
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Pagamenti (Art. 15 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.) — Testo vigente | Portale Normativo