Capo III
Art. 18
Pendenze
In vigore dal 7 feb 2006
1. I debiti lasciati nei confronti dell'Amministrazione dai militari deceduti in servizio o collocati in congedo sono estinti con le competenze dell'ultimo mese di servizio o con la pensione provvisoria. Per l'eventuale parte residua si informa il competente ufficio per la conseguente ritenuta sulla pensione definitiva e, nei casi previsti, sulle altre indennità spettanti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-18