Capo XI
Art. 50
Materiali fuori uso per vetustà o usura
In vigore dal 7 feb 2006
1. La richiesta di dichiarazione fuori uso di materiali ritenuti non più idonei a ulteriore servizio in dipendenza di vetustà o di usura è formulata dal relativo consegnatario che ha in consegna i materiali stessi.
2. La richiesta contenente l'elencazione del materiale, convalidata dall'autorità da cui dipende il consegnatario, è trasmessa ad apposita commissione tecnica di accertamento, nominata dal Comandante dell'ente.
3. L'attività della commissione è documentata con apposito verbale da sottoporre all'approvazione del dirigente militare designato dal Comandante generale.
4. Le dichiarazioni di fuori uso dei materiali costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico del materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato.
5. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulta di nessun valore commerciale, non è assunto in carico ed è eliminato, abbandonato o distrutto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-50